mercoledì 23 gennaio 2008

Statuto Nazionale UdU

Statuto Nazionale dell’Associazione Unione degli Universitari
Art. 1
E’ costituita l’associazione denominata “Unione degli Universitari” di durata illimitata e con sede in Roma. L’associazione si riserva la possibilità di costituire proprie sedi distaccate ovunque lo ritenga necessario, anche all’estero, per il raggiungimento dei propri fini statutari.
Art. 2
L’associazione Unione degli Universitari è un’organizzazione nazionale e confederativa di rappresentanza sociale degli studenti universitari, di impegno sindacale, politico, civile e di volontariato all’interno e fuori dell’Università. E’ un’organizzazione democratica, antifascista, pacifista, multietnica, laica, ambientalista, antirazzista e non-violenta, autonoma e senza fine di lucro.
Art. 3
L’associazione Unione degli Universitari si articola in sedi di vita democratica e di aggregazione universitaria. Si impegna ad affermare e tutelare i diritti degli studenti e di chi, suo malgrado, all’Università non è iscritto. Si impegna ad affermare e potenziare il carattere pubblico e democratico dell’Università italiana, la qualità della didattica, la libertà della ricerca e l’autonomia intesa come autogoverno della comunità universitaria, nel rispetto di tutte le componenti, affinché il diritto allo studio sia la possibilità oggettiva per tutti di accedere all’Università e concludere il percorso di studio. Si impegna a difendere il valore legale dei titoli di studio ed affermare un forte legame tra formazione superiore e trasformazione del mercato del lavoro e della qualità della produzione e dello sviluppo.
Art. 4
Iscrizione
Possono aderire all’associazione UNIONE DEGLI UNIVERSITARI tutti gli studenti e tutte le studentesse, senza discriminazioni legate a nazionalità, religione, convinzione politica, condizioni personali e sociali che condividano le finalità del presente statuto. Possono aderire all’associazione soggetti studenteschi collettivi ed individuali .
All’associazione UNIONE DEGLI UNIVERSITARI sono iscritti tutti gli studenti e tutte le studentesse che ne facciano esplicita richiesta ed esprimano la volontà di accettare lo statuto dell’associazione.
Art. 5
L’associazione Unione degli Universitari è organizzata su base nazionale. Gli studenti e le studentesse che aderiscono esclusivamente a titolo individuale possono costituire basi associative denominate UNIONE DEGLI UNIVERSITARI, o che associno alla propria denominazione la sigla UNIONE DEGLI UNIVERSITARI.L’adesione collettiva di un’associazione di universitari costituita, qualora richiesta, comporta l’adesione individuale dei suoi membri all’UNIONE DEGLI UNIVERSITARI ed è regolata per integrazione statutaria, nel rispetto dell’autonomia dei singoli statuti. L’adesione collettiva di un’associazione di universitari costituita comporta l’aggiunta del nome UNIONE DEGLI UNIVERSITARI al proprio, salvo deroghe eccezionali approvate dal Coordinamento Nazionale.Il Coordinamento Nazionale esprime un parere vincolante in ordine all’adesione delle associazioni che ne facciano richiesta.
Art. 6
Rapporto con l’associazionismo
L’associazione UNIONE DEGLI UNIVERSITARI può stipulare con associazioni, organizzazioni, cooperative o centri culturali un patto associativo che, sulla base di un programma politico, culturale e di iniziative, impegni reciprocamente le organizzazioni. L’associazione UNIONE DEGLI UNIVERSITARI stabilisce forme particolari di rapporto e di accordo su programmi specifici ed obiettivi circoscritti da stabilirsi di volta in volta con associazioni nazionali e locali, istituzioni culturali e scientifiche, Enti, organizzazioni, gruppi di interesse, con il movimento sindacale e cooperativo, circoli e dopolavoro aziendali. Tale rapporto avviene nella reciproca autonomia.
Art. 7
Rappresentanza studentesca e giovanile
L’associazione UNIONE DEGLI UNIVERSITARI persegue l’obiettivo di allargare il potere di rappresentanza democratica all’interno degli Atenei e in generale dei giovani nella società italiana. L’Unione degli Universitari considera la ricerca del massimo livello di collaborazione con le altre associazioni democratiche di giovani che operano con principi concordi al presente statuto, condizione fondamentale al fine di accrescere il peso dei giovani stessi.L’Unione degli Universitari considera fondamentale per il conseguimento dei propri scopi la ricerca del massimo livello di collaborazione e di coordinamento con l’associazione “Unione degli Studenti” e con l’associazione “Mutua Studentesca”. In particolare l’Unione degli Universitari è impegnata direttamente, attraverso le proprie basi associative, nello sviluppo del mutualismo studentesco e dell’associazione Mutua Studentesca. Ciò al fine di contribuire a rimuovere tutti gli ostacoli che gli studenti incontrano negli Atenei e nelle città durante il proprio percorso di studi, e di incrementare i momenti di aggregazione e solidarietà tra gli studenti.
Art. 8
Rapporti internazionali
L’associazione, per decisione del Coordinamento Nazionale, aderisce ad organismi e federazioni internazionali operanti con finalità concordi alle proprie. In generale impegna le proprie strutture a favorire le iniziative di cooperazione internazionale e di mutuo sostegno e scambio con organizzazioni, Enti e associazioni. L’Unione degli Universitari è affiliata all’ESIB.
Art. 9
Diritti e doveri
L’iscrizione all’associazione UNIONE DEGLI UNIVERSITARI è condizionata al pagamento di una quota annuale. L’adesione e la qualità di socio danno diritto:
a) a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall’associazione ivi comprese le attività di servizio nazionale;
b) a promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell’associazione;
c) ad eleggere gli organismi direttivi e di garanzia e ed essere eletti negli stessi.
Tutti i soci sono tenuti a :
a) osservare lo statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organismi direttivi;
b) far conoscere ed affermare gli scopi dell’associazione e contribuire a definirne e a realizzarne i programmi e egli obiettivi;
c) risolvere eventuali questioni controverse nell’ambito degli organi stabiliti dallo statuto.
Art. 10
Il socio decade per dimissioni, per mancato rinnovo dell’adesione annuale o per espulsione qualora il suo comportamento e le sue attività siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto.
In quest’ultimo caso la decisione viene presa dalla base associativa locale che ha rilasciato l’adesione. Contro tale decisione il socio può fare ricorso in prima istanza all’organo di garanzia locale, qualora costituito, e in seconda istanza al collegio dei probiviri nazionali che si pronuncia entro 30 giorni.
Art. 11
Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
a) i contributi delle singole associazioni affiliate sul territorio, erogazioni, lasciti diversi e donazioni;
b) il patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
c) quota parte delle adesioni;
d) quote derivanti da iniziative specifiche e servizi di autofinanziamento;
e) contributi pubblici e privati.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art.12
Basi associative.
Le basi associative operano, nell’ambito delle finalità dell’associazione, quali centri di vita associativa e strutture aperte agli studenti e a tutta la comunità.Per basi associative si intendono:
1) i circoli territoriali.
2) i circoli o le associazioni di Facoltà o di Ateneo.
E’ detto territoriale ogni circolo di studenti e studentesse che, pur non essendo iscritti ad un unico ateneo, operano sul medesimo territorio e aderiscono a titolo individuale o collettivo all’Unione degli Universitari;E’ detto circolo o associazione di Facoltà o di Ateneo ogni circolo o associazione di studenti e studentesse iscritti alla medesima Facoltà o Ateneo che aderiscono a titolo individuale o collettivo all’Unione degli Universitari.
Art. 13
Unione locale o Base confederale.
Le Unioni locali sono la base della confederalità dell’Unione degli Universitari e sono i centri della vita democratica dell’associazione. Le Unioni locali si strutturano organizzativamente in materia autonoma, dotandosi di uno statuto locale autonomo nel rispetto dei principi espressi dallo statuto nazionale.Ogni Unione locale esprime un membro al Coordinamento Nazionale. Per Unione locale o Base confederale si intendono:
1) le Unioni d’Ateneo.
2) le associazioni di Ateneo aderenti all’Unione degli Universitari.
3) le Unioni Provinciali.
Una base associativa diviene Base confederale e dunque Unione locale, dopo averne fatto richiesta, su decisione del Coordinamento Nazionale. La base tipica di una Unione locale è d’Ateneo.In un Ateneo può esistere una sola Unione locale che può articolarsi su basi associative secondo le modalità definite dallo statuto dell’Unione d’Ateneo stessa.Alle Unioni e alle associazioni di Ateneo possono essere iscritti solo studenti iscritti all’Ateneo in questione. Nel caso di più Atenei nella stessa provincia, qualora si riscontri una presenza di basi associative su più Atenei, si può procedere alla costituzione di un’unica Unione Provinciale come confederazione, federazione o fusione delle basi associative presenti nella Provincia. Nella stessa provincia può esistere una sola Unione locale, mentre è possibile la sussistenza di un’Unione d’Ateneo e di altre basi associative non aventi status di Unione locale. Le Unioni Provinciali possono articolare la propria attività sul territorio attraverso le basi associative nell’autonomia dei propri statuti.
In casi particolari il Coordinamento Nazionale può riconoscere la qualità di base confederale, previo parere positivo del Collegio dei Probiviri, a raggruppamenti che altrimenti non ne avrebbero titolo.
Art. 14
Sono compiti delle basi associative e delle Unioni locali:- estendere la propria base sociale attraverso lo sviluppo delle iniziative, delle attività e del dibattito;- essere protagoniste di iniziative per la crescita democratica della comunità e per l’affermazione dei valori e dei progetti propri dell’Unione degli Universitari;- sviluppare azioni di volontariato sociale praticate dai soci, dagli altri studenti e dai cittadini;- promuovere forme di collaborazione tra le basi associative, gruppi di interesse, associazioni ed organizzazioni democratiche;- realizzare servizi e iniziative culturali, politiche e sociali, nonché di assistenza e informazione;- sostenere e realizzare gli obiettivi biennali di cui l’associazione si dota nella propria Assemblea Nazionale.
Art. 15
Esigenze specifiche relative alle attività o ai servizi svolti dall’associazione possono dare vita a coordinamenti a livello territoriale o tematico. Tali comitati di coordinamento hanno funzione tecnica, organizzativa e di programmazione e sono promossi d’intesa con le basi associative e confederative interessate.
Art. 16
Sono organi nazionali dell’associazione:l’Assemblea Nazionale, il Coordinamento Nazionale, l’Esecutivo Nazionale, il Coordinatore e il Collegio dei Probiviri.
Art. 17
Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante dell’associazione.L’Assemblea Nazionale si riunisce ogni anno ed in via straordinaria ogni volta che questioni di particolare importanza lo richiedano.L’Assemblea Nazionale si riunisce in seduta congressuale ogni due anni.L’Assemblea Nazionale ordinaria è convocata con modalità che garantiscano l’effettiva partecipazione di tutte le Basi associative attraverso lo strumento dell’invito.La convocazione straordinaria è disposta dal Coordinamento Nazionale su richiesta motivata di almeno metà più uno dei membri del Coordinamento Nazionale.L’Assemblea Nazionale ha il compito di:
¶ approvare le linee di modifica dello Statuto Nazionale;
¶ fare il bilancio dell’anno di attività e programmare il successivo;
¶ svolgere funzioni seminariali.La platea dell’Assemblea Nazionale è composta da due delegati per Unione locale fino a trenta componenti e, oltre i trenta componenti, da un numero di delegati deciso dal Coordinamento Nazionale in proporzione al numero degli iscritti, comunque stabilendo un numero massimo di delegati.
Art. 18
Assemblea Nazionale in seduta congressuale
Ogni due anni l’Assemblea Nazionale è convocata in seduta congressuale.La platea congressuale è composta da due delegati per Unione locale fino a trenta componenti e, oltre i trenta componenti, da un numero di delegati deciso dal Coordinamento nazionale in proporzione al numero degli iscritti, comunque stabilendo un numero massimo di delegati. È convocata in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda la metà più 1 dei membri del Coordinamento Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale approva il regolamento congressuale sulla base del quale si svolgerà l’Assemblea Nazionale in seduta congressuale.Il Coordinamento Nazionale in casi particolari può decidere, disciplinando questi casi nel regolamento congressuale, di inserire nella platea congressuale delegati delle basi associative dell’Unione degli Universitari che non risultano né avere status di Unione locale e né essere associate ad Unioni locali, e comunque non assegnando più di un delegato per base di tale tipo. L’Assemblea Nazionale in seduta congressuale:
¶ approva le linee di modifica dello Statuto Nazionale
¶ definisce le linee del programma biennale di attività
¶ elegge il Collegio dei Probiviri
¶ ratifica l’elezione, da parte del Coordinamento Nazionale, dell’Esecutivo Nazionale e del Coordinatore Nazionale dell’Unione degli Universitari.
Art. 19
Coordinamento Nazionale
Il Coordinamento è espressione e governo della confederalità dell’Unione degli Universitari.Il Coordinamento Nazionale si riunisce di norma una volta ogni 45 giorni e ogni qualvolta lo ritenga necessario l’Esecutivo Nazionale o ne faccia richiesta un terzo dei membri. Il Coordinamento Nazionale è composto dai coordinatori ovvero dai responsabili politici delle Unioni locali confederate all’Unione degli Universitari, dai membri dell’Esecutivo Nazionale ed è presieduto dal Coordinatore Nazionale.
Sono invitati di diritto al Coordinamento Nazionale, senza diritto di voto, tutti gli eletti dell’Unione degli Universitari in organismi nazionali o internazionali.Possono essere invitati al Coordinamento Nazionale i coordinatori ovvero i responsabili politici delle basi associative non confederate e/o delle associazioni universitarie con le quali l’Unione degli Universitari è firmataria di un patto di lavoro.
Sono invitati al Coordinamento Nazionale, salvi i casi in cui l’Esecutivo Nazionale non lo ritenga opportuno, i rappresentanti nazionali dell’Unione degli Studenti e della Mutua Studentesca.In casi eccezionali e sulla base di valutazioni circa l’ordine del giorno possono essere invitati al Coordinamento Nazionale, esclusivamente per le parti che l’Esecutivo riterrà opportuno, rappresentanti di altre organizzazioni.
Ogni membro del Coordinamento Nazionale ha diritto ad un voto.
Art. 20
Il Coordinamento Nazionale:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dal Congresso Nazionale.
- si attiva per attuare la Piattaforma biennale degli obiettivi;
- delibera la confederazione di nuove basi associative;
- delibera la convocazione e le modalità di svolgimento dell’Assemblea Nazionale straordinaria a metà +1 degli aventi diritto;
- approva le modalità di adesione e le quote sociali;
- designa i propri rappresentanti negli organismi esterni, pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l’adesione agli stessi; discute ed esprime parere sul rendiconto presuntivo e consultivo presentato dal Coordinatore Nazionale.
- elegge, su proposta dell’Esecutivo Nazionale uscente e fatta salva ratifica della platea congressuale, l’Esecutivo Nazionale tra cui il Coordinatore Nazionale ed il Vice- Coordinatore.
- Propone all’Assemblea Nazionale linee di modifica dello Statuto.
Inoltre il Coordinamento Nazionale può votare una mozione di sfiducia a maggioranza qualificata dei 2/3, nei confronti dell’operato del Coordinatore Nazionale e/o di singoli membri dell’Esecutivo Nazionale.
In caso di sfiducia o dimissioni di singoli membri dell’Esecutivo Nazionale, il Coordinamento Nazionale può votare a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto un nuovo membro dell’Esecutivo nazionale. La proposta viene presentata dell’Esecutivo in carica.
In casi straordinari, dovuti ad intensa attività dell’organizzazione, il Coordinamento Nazionale può decidere, a maggioranza qualificata dei 2/3, di integrare l’Esecutivo Nazionale con un nuovo membro, proposto dall’Esecutivo in carica.In caso di dimissioni o sfiducia del Coordinatore Nazionale, il Coordinamento Nazionale è tenuto a convocare l’Assemblea Nazionale in seduta congressuale entro 60 giorni dalla data delle dimissioni o dell’avvenuta sfiducia per procedere alla ratifica dell’elezione, da parte del Coordinamento Nazionale, dell’Esecutivo Nazionale e del Coordinatore Nazionale dell’Unione degli Universitari.
Art. 21
Confederazione di basi associative o di associazioni universitarie, commissariamenti di Unioni Locali.
Le basi associative dell’Unione degli Universitari possono chiedere lo status di Unione locale e dunque la Confederazione. Associazioni di studenti universitari possono chiedere la Confederazione all’Unione degli Universitari. Le richieste di Confederazione vanno inoltrate al Coordinamento Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale, di norma, da mandato all’Esecutivo Nazionale, eventualmente coadiuvato da altri membri del Coordinamento Nazionale, di verificare la sussistenza delle condizioni statutarie per la Confederazione all’Unione degli Universitari dell’associazione e/o della base associativa che ne faccia richiesta. In casi controversi il Coordinamento Nazionale può richiedere il parere del Collegio dei Probiviri. In casi particolari il Coordinamento Nazionale può riconoscere la qualità di base confederale, previo parere positivo del Collegio dei Probiviri, a raggruppamenti che altrimenti non ne avrebbero titolo. Qualora si riscontri che un’Unione locale non ha più, causa gravi violazioni dello Statuto o perché sono venute a mancare condizioni di compatibilità con lo status riconosciutogli, il titolo di base confederale, il Coordinamento Nazionale può decidere a maggioranza degli aventi diritto il commissariamento dell’Unione locale o, in casi estremi, la perdita dello status di base associativa e, dunque, dell’uso del nome. In caso di commissariamento il Coordinamento Nazionale nomina un commissario, di norma esterno all’associazione commissariata, con il compito di guidare l’Unione locale alla risoluzione degli elementi che hanno provocato il provvedimento.
L’Unione locale può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni contro tale decisione. L’Unione locale, durante il commissariamento, perde il diritto di voto al Coordinamento Nazionale. Il commissariamento va risolto entro 6 mesi dal provvedimento con la revoca dello stesso o con la perdita dello status di Unione locale. In casi particolarmente complicati, alla scadenza dei 6 mesi e su proposta dell’esecutivo, il Coordinamento Nazionale può riapplicare il provvedimento per ulteriori 6 mesi eventualmente anche cambiando il commissario designato.
Art. 22
Il Coordinamento Nazionale è convocato a cura del Coordinatore Nazionale mediante comunicazione scritta, anche telematica, con preavviso di ricevimento di almeno sette giorni.
In mancanza delle formalità di cui sopra le riunioni sono valide con la presenza dei 4/5 dei componenti e a condizione che sia effettivamente pervenuta a tutti i membri del Coordinamento Nazionale -in qualsiasi forma- la comunicazione della convocazione. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo per i casi per cui è esplicitato nel presente Statuto una maggioranza differente. Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore Nazionale e, in caso di sua assenza, dal Vice-Coordinatore.
Art. 23
Esecutivo Nazionale
E’ composto e presieduto dal Coordinatore Nazionale.
E’ l’organo di direzione dell’associazione.
L’Esecutivo Nazionale:
a. Attua in forma collegiale gli indirizzi politici, programmatici ed organizzativi dell’associazione;
b. Si attiva per favorire l’attuazione della Piattaforma Biennale degli obiettivi;
c. Tiene i rapporti con le associazioni e le organizzazioni;
d. Attua le delibere dell’Assemblea Nazionale
e del Coordinamento Nazionale
e. Garantisce il raccordo tra le istanze territoriali;
f. Assume decisioni di emergenza da sottoporre, successivamente, a ratifica del Coordinamento Nazionale.
g. Ha il compito di verificare, su mandato del Coordinamento Nazionale , la sussistenza delle condizioni statutarie per la Confederazione all’Unione degli Universitari delle associazioni e/o delle basi associative.
I membri dell’esecutivo non possono essere eletti per più di due mandati congressuali.
All’interno dell’Esecutivo sono individuate le responsabilità di Vice-Coordinatore e di Responsabile Organizzazione.Al Responsabile Organizzazione competono anche le funzioni di Tesoriere dell’Associazione.
Art. 24
Coordinatore Nazionale
Il Coordinatore Nazionale dura in carica due anni e non può essere riconfermato per più di una volta.
Il Coordinatore rappresenta l’associazione a livello nazionale ed internazionale e ne è il legale rappresentante. Al Coordinatore Nazionale competono la firma e la rappresentanza, anche giudiziale, dell’associazione.
Art. 25
Il Responsabile Organizzazione-Tesoriere redige e presenta, alla fine di ogni anno, un rendiconto preventivo e consuntivo sull’attività economica. Tale rendiconto dovrà essere approvato dall’Esecutivo e dal Coordinamento Nazionale in base a quanto previsto dai precedenti articoli.I rendiconti preventivi e consultivi dovranno essere resi pubblici tra gli aderenti all’UNIONE DEGLI UNIVERSITARI.
Art. 26
Vice-Coordinatore
Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in tutte le sue funzioni nei casi in cui egli non possa adempierle. Il Vice-Coordinatore assume l’incarico di Coordinatore pro-tempore, sino all’Assemblea Nazionale successiva, quando il Coordinatore decade per sfiducia o dimissioni.
Art. 27
Collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri verifica l’adempimento degli obblighi statutari ed è a disposizione dei singoli aderenti per qualsiasi chiarimento.Su richiesta del Coordinamento Nazionale compone le controversie relative all’applicazione dello Statuto ed ai livelli di confederalità delle basi territoriali.E’ composto da 5 membri eletti dal Congresso Nazionale ed elegge, al suo interno, un presidente alla prima convocazione.
L’Assemblea Nazionale può sfiduciare a maggioranza il collegio dei probiviri eleggendone i sostituti.In caso di dimissioni o di impossibilità da parte di un membro a mantenere la carica, il Collegio dei Probiviri nomina un sostituto fino alla successiva Assemblea Nazionale, alla quale spetta il compito di eleggere il nuovo membro.
Art. 28
Modalità di Elezione degli Organismi Statutari
L’elezione degli organi statutari avviene con voto palese, salvo richiesta di voto segreto da parte di 1/3 degli aventi diritto al voto.
MODIFICHE DI STATUTO
Art. 29
Le modifiche al presente statuto devono essere approvate con maggioranza qualificata dei due terzi dall’Assemblea Nazionale, su proposta del Coordinamento Nazionale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
L’associazione può curare la produzione, la pubblicazione e la distribuzione di stampe e materiali periodici o monografici. Può inoltre svolgere, nel rispetto delle leggi vigenti, qualsiasi tipo di attività ritenga opportuno per il raggiungimento delle finalità statutarie.
Art. 31
Gli organi dirigenti nazionali della associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle basi associative aderenti e dalle istanze provinciali e regionali, le quali rispondono unicamente con i propri fidi. Ogni struttura è amministrativamente autonoma.
Art. 32
Incompatibilità
La partecipazione di singoli o gruppi a qualsiasi titolo, liste elettorali universitarie o altre associazioni di rappresentanza studentesca che si configurino come concorrenti è incompatibile con l’adesione all’ Unione degli Universitari.La carica di membro dell’Esecutivo Nazionale è incompatibile con quella di componente delle assemblee elettive della Comunità europea e di quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali.
La candidatura a tali assemblee comporta l’automatica decadenza da ogni incarico esecutivo. A tutti i livelli istituzionali vige inoltre l’incompatibilità con l’assunzione di incarichi di governo o di gabinetto.Per i membri dell’Esecutivo Nazionale e per la carica di Proboviro vige altresì l’incompatibilità con qualsiasi carica esecutiva di una Base Confederale, nonchè l’appartenenza a organi esecutivi di partiti o di associazioni ad esse federate o collaterali, a qualsiasi livello organizzativo.
Art. 33
La decisione dello scioglimento dell’associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti all’Assemblea Nazionale.
Art.34
In caso di scioglimento l’Assemblea Nazionale delibera, con la maggioranza prevista, sulla destinazione del patrimonio, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente statuto. Art.35Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alla legislazione presente in materia. Art.35
Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alla legislazione presente in materia